14 Luglio 2014
Finalità
Ai lavoratori disabili, ai loro genitori e familiari, la legge riconosce il diritto di fruire di permessi retribuiti che sono previsti dal Legislatore in presenza di condizioni di handicap grave, ovvero condizioni patologiche altamente invalidanti tali da ridurre l’autonomia personale e da rendere necessaria un’assistenza permanente, continuativa e globale.
Disciplina e destinatari
Il regime dei permessi varia a seconda che siano concessi direttamente alla persona in condizione di disabilità , ovvero ai genitori o familiari che debbano assicurargli assistenza.
1. Al lavoratore disabile è riconosciuto il diritto a 2 ore giornaliere (ex art. 33, comma 2 L. 104/1992) o, in alternativa, a 3 giorni mensili anche continuativi o frazionati (ex art. 33, comma 3 L. 104/1992). Il tipo di permesso (giorni o ore) può essere modificato da un mese all’altro previa modifica della domanda presentata all’atto della richiesta all’INPS e al datore di lavoro. La stessa variazione può essere ammessa anche nell’ambito di ciascun mese ove sopraggiungano esigenze improvvise e non prevedibili che devono essere documentate. Inoltre, quando il lavoratore si veda riconosciuta un’invalidità civile superiore al 50%, ha diritto ad un periodo di congedo retribuito per cure mediche connesse allo stato di invalidità di durata massima di 30 giorni (anche frazionati, art. 7, Dlgs. 119/2011).
2.Agli altri lavoratori dipendenti è riconosciuto il diritto a beneficiare di permessi retribuiti (2 ore giornaliere o 3 giorni mensili) a condizione che siano:
a.genitori naturali, adottivi o affidatari di persona in condizione di disabilità grave (i riposi di 2 ore giornaliere sono previsti in alternativa al prolungamento del congedo parentale ex art. 33, comma 2 L. 104/1992 e pertanto quando sussistano le condizioni per il prolungamento);
b. legati al disabile da relazione di parentela o affinità entro il 2° grado (ovvero entro il 3° grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità siano ultrasessantacinquenni oppure siano affetti da patologie invalidanti, deceduti o mancanti, ex art. 33, comma 3 L. 104/1992).
Di regola, i permessi possono essere accordati ad un unico lavoratore (c.d. referente unico) in relazione ad una stessa persona disabile (art. 33, comma 3 L. 104/1992). Per ogni persona disabile che necessita di assistenza solo un lavoratore dipendente può vedersi riconosciuto il diritto a beneficiare dei permessi mensili per tutti i mesi di assistenza. In deroga alla regola generale del referente unico, è previsto invece che i genitori (anche adottivi) possano fruire entrambi dei permessi per l’assistenza allo stesso figlio con handicap, purché alternativamente e non contemporaneamente (art. 33, comma 3 L. 104/1992, Risp. Interpello Min. Lav. n. 24/2011).
I permessi retribuiti spettano a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno presso strutture che assicurino l’assistenza sanitaria continuativa nell’arco delle 24 ore. Ciononostante, il diritto ai permessi è riconosciuto anche in caso di ricovero a tempo pieno:
a. quando l’assistito sia minore disabile e risulti documentata dai sanitari la necessità di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (art. 33 comma 1 T.U.);
b. quando sia richiesta dai sanitari la presenza della persona che presta assistenza ;
c. quando l’assistito debba recarsi al di fuori della struttura per effettuare visite specialistiche e terapie certificate (così interrompendo temporaneamente il ricovero, Risp. Interpello Min. Lav. n. 13/2009).
Il diritto ai permessi retribuiti è riconosciuto al lavoratore anche se nell’ambito familiare del disabile siano presenti familiari non lavoratori in grado di prestare assistenza, ovvero si faccia ricorso altre forme di assistenza pubblica o privata (per es. assistenza di personale badante).
L’accertamento, da parte dell’INPS o del datore di lavoro, dell’insussistenza o del venir meno delle condizioni richieste dalla legge, determina il la decadenza dal diritto di fruire dei permessi (art. 33, comma 7bis L. 104/1992).
I familiari che abbiano diritto ai permessi mensili possono scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non possono essere trasferiti ad altra sede senza il loro consenso (art. 33, comma 5 L. 104/1992).