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Legge di stabilità  2015: le principali novità  su previdenza e fisco.

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Documenti - Legge di stabilità  2015: le principali novità  su previdenza e fisco.

29 Dicembre 2014

In un momento in cui l’informazione sui mass media rende problematico discernere i contenuti dei provvedimenti
di legge effettivamente approvati dal Parlamento, rispetto agli annunci e\o proposte di modifica, in continuità  con i
precedenti comunicati, riteniamo utile riportare alcuni dei principali provvedimenti in materia di fisco e previdenza
che dispiegheranno gli effetti nel 2015.
Tfr in busta paga
Il Parlamento non ha apportato modifiche rispetto a quanto fino ad ora noto sulla possibilità  di
ottenere il Tfr in busta paga. Pertanto, a partire dal periodo di paga decorrente dal primo marzo 2015,
i lavoratori dipendenti del settore privato (ad esclusione dei lavoratori domestici e del settore agricolo)
in servizio da almeno 6 mesi potranno chiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile del Tfr
maturando quale parte integrativa della retribuzione. Il Tfr già  maturato continua a rimanere in
azienda o al fondo pensione e viene rivalutato con le norme oggi in essere.
La norma non si applica alle aziende sottoposte a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in
crisi ai sensi dell’articolo 4 della L. n. 297/1982.
Il provvedimento mantiene il carattere “sperimentale” per il periodo, di paga, da marzo 2015 al 30
giugno 2018. La scadenza è importante perché, anche se il lavoratore può esercitare questa scelta in
qualsiasi momento (la liquidazione del Tfr in busta paga è infatti assolutamente volontaria), una volta
presa la decisione è diviene irrevocabile, non può tornare sui suoi passi, fino al 30 giugno del 2018.
La scelta riguarda la totalità  del trattamento di fine rapporto, in quanto il lavoratore non può chiedere
di “frazionare” il Tfr facendosene liquidare mensilmente solo una parte.
Il Tfr sarà  sottoposto a tassazione ordinaria, quindi farà  cumulo con gli altri redditi percepiti dal
dipendente nell’anno e sarà  soggetta all’aliquota marginale Irpef (nonché alle addizionali regionali e
comunali), il che comporta anche una riduzione delle detrazioni commisurate al reddito complessivo.
Anche chi è già  iscritto ad un Fondo pensione complementare potrà  scegliere di ricevere mensilmente
il Tfr e non versarlo, fino al 30 giugno 2018, nella sua posizione previdenziale presso il Fondo
medesimo. Entro il 30 gennaio 2015 saranno emanate apposite norme operative.
Aumenta l’aliquota applicata sulle rivalutazione del Tfr
Se da un lato si concede la possibilità  di prelevare mensilmente il proprio Tfr, dall’altra si aumentano
le tasse sulla sua rivalutazione. L’aliquota introdotta dal 1° gennaio 2001 sulle rivalutazioni del
trattamento di fine rapporto è innalzata dall’11% al 17%, e sarà  applicata alle rivalutazioni del Tfr, in
azienda o presso l’Inps, decorrenti dal primo gennaio 2015.
Confermato il “bonus Renzi”
Nulla cambia su questo tema. Anche nel 2015 troverà  applicazione il “bonus” di 80 Euro mensili (960
Euro all’anno), con le modalità  già  oggi in uso (credito di imposta), per coloro che hanno un reddito
complessivo non superiore a 24.000 Euro, che viene invece ridotto nel caso di redditi complessivi di
importo superiore a detta soglia, fino ad azzerarsi in presenza di un reddito pari a 26.000 Euro.
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Restano comunque esclusi dalla base di calcolo dei limiti di reddito per ottenere il bonus gli importi di
Tfr anticipati mensilmente.
La nuova tassazione sui risultati di gestione delle forme di previdenza complementare
Non c’ è stata una marcia indietro sulla tassazione dei risultati di gestione dei Fondi pensione
negoziali. E’ confermato che l’aliquota passa definitivamente dall’11% al 20%, compreso il fatto che
gli effetti varranno anche sull’esercizio 2014.
Per limitare gli alcuni effetti perversi nell’applicazione della norma, il Governo ha introdotto dei
meccanismi di riduzione della base imponibile.
La vera novità , rispetto alle bozze di legge, è che il Governo indica, ai Fondi, un preciso obiettivo
politico che è più di una “moral suasion”: sollecita i Fondi ad intraprendere la strada degli investimenti
in attività  produttive che rilancino l’economia nazionale italiana. Lo fa, riconoscendo un credito di
imposta pari al 9% del risultato netto maturato dai Fondi, assoggettato all’imposta del 20%, a
condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato all’imposta
sostitutiva sia investito in attività  di carattere finanziario a medio e lungo termine, individuate con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Analoga previsione, e indicazione di obiettivi
politici, è stata approvata nei confronti delle Casse privatizzate, di cui alla legge n.509/94.
Eliminata la penalizzazione per la pensione anticipata
Finalmente si fa chiarezza su un punto molto controverso della riforma Fornero. Per i trattamenti
pensionistici decorrenti dal 1 gennaio 2015 vengono eliminate le penalizzazioni sulle quota di
trattamento calcolato con il metodo retributivo in caso di pensione anticipata (nel 2015 pari a 42 anni
e 6 mesi per gli uomini e 41 e 6 mesi per le donne) ottenuta ad età  inferiore a 62 anni a condizione
che il diritto alla pensione anticipata sia maturato entro il 31/12/2017. Non ci sono più differenze tra le
tipologie di contributi maturati. Ricordiamo il problema dei periodi in legge 104 oppure per il dono
sangue, che erano comunque già  stati risolti. E’ definitivamente chiarito che valgono tutti i periodi di
contribuzione comunque maturati: dal riscatto della laurea, agli incrementi per l’esposizione
all’amianto, alla maternità  facoltativa riscattata ecc’¦
Tetto alle pensioni calcolate con il calcolo misto
Al fine di evitare fenomeni distorsivi dell’applicazione del sistema contributivo che consentiva
l’incremento della pensione a qualche particolare categoria di lavoratori, il Governo introduce un tetto
alle pensioni. Ha previsto che l’importo del trattamento pensionistico (comprensivo sia dell’anzianità 
contributiva per il diritto a pensione sia del periodo maturato tra tale data e la data di decorrenza del
primo periodo utile per il conseguimento della prestazione) non possa superare quello che sarebbe
stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell’entrata in vigore della legge
Fornero. Il limite si applica alle pensioni liquidate dal 1 gennaio 2015 in poi. Viene, inoltre, precisato
che per quanto riguarda i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio comunque denominati
per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, rimane fermo il differimento del pagamento di 24
mesi dalla data di cessazione dell’attività  lavorativa, fatte salve le cause di esclusione previste dalla
legge.
Maggiorazioni amianto per aziende con lavoratori in mobilità  – riapertura termini al 31/12/2015
I lavoratori dipendenti di aziende che hanno collocato tutti i lavoratori in mobilità  per cessazione
dell’attività  lavorativa, i quali abbiano ottenuto il riconoscimento, con sentenza passata in giudicato,
dell’esposizione all’amianto per un periodo superiore a 10 anni e per quantità  superiore ai limiti di
legge, i quali hanno presentato la domanda di riconoscimento dei benefici previdenziali previsti
dall’art. 47 decreto-legge 269/2003 convertito con modificazioni nella legge 326/2003 dopo il
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2/10/2003, possono presentare domanda all’INPS entro il 31/1/2015 per ottenere il diritto ai benefici
previdenziali secondo i criteri previsti dall’art. 13 comma 8 legge 257/1992, vale a dire con utilizzo di
tale maggiorazione sia ai fini del raggiungimento del diritto a pensione sia ai fini del calcolo
dell’assegno. Le prestazioni pensionistiche non possono avere decorrenza precedente il 1/1/2015.
Maggiorazioni amianto per attività  di decoibentazione e bonifica
Si prevede che, in deroga a quanto previsto dall’art. 24 della legge 214/2011, le maggiorazioni
contributive per esposizione all’amianto previste dal comma 2 dell’art. 13 legge 257/1992 e
successive modifiche, si applichino per la maturazione del diritto alla pensione nel corso del 2015,
senza diritto agli arretrati, in base alla normativa precedente la riforma pensioni Fornero (vale a dire in
base alle cosiddette “quote” o ai 40 di contributi o all’età  per la pensione di vecchiaia al tempo
prevista più il differimento della decorrenza per effetto della cd “finestra”) in favore degli ex lavoratori
occupati nelle imprese che hanno svolto attività  di decoibentazione e bonifica, in presenza delle
seguenti condizioni: cessazione del rapporto di lavoro per chiusura, dismissione o fallimento
dell’impresa; il sito ove si trova l’impresa deve essere interessato da un piano di bonifica da parte di
ente territoriale; i lavoratori non devono aver maturato il diritto a pensione in base all’ attuale
normativa Fornero; devono risultare ammalati per patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta
in base all’art. 13 comma 7 legge 257/1992.
Riduzione fondo dei benefici pensionistici per lavori usuranti
Se da un lato il Governo dà , dall’altro toglie. Infatti, il fondo previsto dall’art. 1 comma 3 lett. f) legge
247/2007 relativo alla concessione delle agevolazioni pensionistiche per i lavoratori che svolgono
attività  particolarmente faticose e pesanti viene ridotto di 150 milioni all’anno a decorrere dal 2015.
Ciò avrà  implicazioni sugli autisti e i lavoratori notturni che vedranno ridotte la possibilità  di entrare
nelle posizioni di graduatoria utili per la concessione del beneficio. Molto probabilmente dovranno
attendere gli anni successivi.
Misure per la famiglia, bonus bebè
La norma, che ha l’obiettivo esplicito di incentivare la natalità  e contribuire al sostegno delle relative
spese, prevede la corresponsione di un assegno fino al terzo anno di età  o il terzo anno di ingresso in
famiglia se adottato, ai figli di cittadini italiani, o appartenenti ad un paese dell’Unione europea o
extracomunitari con permesso di soggiorno residenti in Italia, con la condizione che il nucleo familiare
non abbia un reddito annuo Isee superiore a 25mila euro. Per ogni bambino nato o adottato nel
periodo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, l’assegno annuo è pari a 960 euro (80 euro
mensili) erogato mensilmente dal giorno della nascita o dell’ingresso in famiglia. Se il reddito Isee non
supera i 7.000 euro l’importo dell’assegno è raddoppiato (1.920 euro). Spetterà , poi, all’Inps
monitorare l’andamento dei costi dell’intervento. Nel caso si superi l’impegno di spesa previsto dal
Governo, sia l’importo dell’assegno che il valore dell’Isee di riferimento potranno essere rivisti.
Tassazione buoni pasto
Dal 1° luglio 2015 quota dei buoni pasto non sottoposta a tassazione sale dagli attuali 5,29 euro a 7
euro al giorno qualora i ticket utilizzati siano predisposti in formato elettronico.
Il Dipartimento Politiche Sociali

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