Le entrate ordinarie della FIT sono costituite dalle quote sociali.
Altre contribuzioni eventualmente versate sia dai soci che da persone fisiche o giuridiche, finalizzate al perseguimento degli scopi propri del sindacato, costituiscono le entrate straordinarie della Federazione.
Finché dura la Federazione, i singoli associati o gruppi di associati o le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.
Il Consiglio Generale nazionale, a maggioranza qualificata di 2/3 degli aventi diritto al voto stabilisce la ripartizione delle quote sociali, depurate del costo tessera confederale, con criteri volti a garantire lo svolgimento delle attività degli organi.
La parte della quota sociale deliberata annualmente dal Consiglio Generale per le esigenze degli organi dovrà essere individuata in percentuale sull’intera contribuzione per ogni livello di organizzazione. (articolo 27 dello Statuto).
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