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Accordo Nazionale 28 dicembre 2022 – adeguamento Fondo Bilaterale Solidarietà Trasporto Pubblico e Nota al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali

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Documenti - Accordo Nazionale 28 dicembre 2022 – adeguamento Fondo Bilaterale Solidarietà Trasporto Pubblico e Nota al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali

29 Dicembre 2022

La legge di bilancio 2022 (l. n. 234/2021) ha introdotto diverse modifiche alla disciplina e alle norme di funzionamento dell’intero sistema degli ammortizzatori sociali, con l’obiettivo di ampliare le coperture di sostengo al reddito dei lavoratori di ogni settore produttivo.

Le modifiche riguardano anche i Fondi Bilaterali di Solidarietà che, in base alle disposizioni di legge, devono essere adeguati dalla contrattazione collettiva entro il 31 dicembre 2022, data successivamente prorogata dal Decreto Milleproroghe.

In mancanza di adeguamento nei termini previsti, gli aspetti delegati alla competenza della contrattazione entreranno nel campo di applicazione e funzionamento del FIS.

Tali disposizioni coinvolgono chiaramente anche il Fondo Bilaterale di Solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico. Come ricorderete il Fondo è stato istituito con l’A.N. dell’8 luglio 2013 e nel corso del tempo è stato modificato diverse volte in funzione degli aggiornamenti normativi che sono sopravvenuti in materia di ammortizzatori sociali.

La volontà di creare un sistema di ammortizzatori sociali riservato agli autoferrotranvieri-internavigatori, rappresentata dalle Parti nell’accordo istitutivo e negli accordi successivi, è stata riconfermata anche in questa occasione e, nella giornata di ieri Asstra, Anav, Agens e le Segreterie Nazionali Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna hanno sottoscritto l’Accordo Nazionale, che adegua il regolamento di funzionamento del Fondo, rispetto alle norme della legge di bilancio, scongiurando la possibilità di confluire nel FIS.

Gli aspetti che sono stati adeguati riguardano: l’adeguamento della platea dei datori di lavoro (requisito dimensionale) e l’adeguamento della prestazione dell’assegno di integrazione salariale.

Per quanto riguarda la platea dei datori di lavoro, rientreranno nel campo di applicazione del Fondo tutte le aziende del settore, anche con 1 solo dipendente e, pertanto le stesse saranno tenute al versamento dell’aliquota contributiva prevista.

In merito alla prestazione di assegno di integrazione salariale, erogato a carico del Fondo a favore dei lavoratori di aziende che sospendono temporaneamente l’attività produttiva, è stato eliminato il tetto aziendale, pari al quadruplo del dovuto dell’anno precedente, che in sostanza consentiva alle aziende di ricevere risorse limitate, che spesso non garantivano il sostegno economico dei lavoratori per la durata prevista dalla legge. Allo stesso tempo, per garantire la sostenibilità economica del Fondo, è stato aumentato in funzione dell’ammontare delle risorse richieste, il contributo addizionale che le aziende devono versare in relazione alle retribuzioni perse.

L’aumento del contributo addizionale, esclusivamente a carico delle aziende per il periodo di fruizione delle prestazioni, è indicato come segue:

  • 1,5% per le richieste di prestazioni il cui importo risulti non superiore a 4 volte il contributo ordinario dovuto dall’azienda richiedente nell’anno precedente alla richiesta;
  • 4% per le richieste di prestazioni il cui importo risulti superiore a 4 volte il contributo ordinario dovuto nell’anno precedente alla richiesta;
  • 9% per le richieste di prestazioni il cui importo risulti superiore a 5 volte il contributo ordinario dovuto nell’anno precedente alla richiesta;
  • 12% per le richieste di prestazioni il cui importo risulti superiore a 6 volte il contributo ordinario dovuto nell’anno precedente alla richiesta.

Altro intervento contenuto nell’Accordo di adeguamento è la regolamentazione del pagamento delle prestazioni, che devono essere anticipate dall’azienda alla fine di ogni periodo di paga unitamente all’assegno per il nucleo famigliare, ove spettante, successivamente rimborsate dal Fondo. Solo in caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’azienda, il Comitato Amministratore del Fondo potrà autorizzare il pagamento diretto a carico dello stesso Fondo. L’Accordo Nazionale, adeguando gli aspetti sopra esaminati, riproduce l’intero regolamento di funzionamento del Fondo.

Come previsto dalle norme di legge in materia, l’Accordo dovrà essere recepito e reso efficace attraverso l’emanazione di un Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pertanto in data odierna l’Accordo è stato inviato al Ministero del Lavoro. Nelle more dell’emanazione del Decreto di recepimento continuerà a trovare applicazione il regolamento di funzionamento del Fondo attualmente in vigore.

In allegato l’Accordo per approfondimenti e la nota di accompagnamento inviata al Ministero del lavoro.

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