16 Marzo 2012
Con la circolare n.35 del 14 marzo 2012 l’Inps specifica e riepiloga i requisiti che dovranno
possedere i lavoratori iscritti ai Fondi speciali dei Trasporti (autoferrotranvieri, volo, marittimi,
ferrovieri) per ottenere la pensione dopo l’entrata in vigore della riforma Monti-Fornero, legge
n.214/2011. Sostanzialmente nulla cambia per autoferrotranvieri e marittimi. Per il fondo volo
vengono confermati gli sconti di 5 anni sui requisiti che, però, vengono aggiornati in base alla
nuove regole. Cambia tutto per i ferrovieri appartenenti al personale di bordo, macchina,
manovra, formazione treno, iscritto al fondo speciale Ferrovie dello stato. In un solo colpo si
vedono innalzare il requisito per la vecchiaia a 66 anni (non più 58) oltre a venire meno lo
scivolo di un anno ogni 10, previsto come compensazione dell’usura del lavoro svolto.
Di seguito riportiamo un sunto della circolare per ciascuna area contrattuale.
Autoferrotranvieri
Le nuove disposizioni relative all’accesso alle prestazioni previste dalla legge n. 214/2011
non si applicano ai lavoratori iscritti al soppresso Fondo di previdenza per il personale
addetto ai pubblici servizi di trasporto che rivestano la qualifica di “personale viaggiante”, non
essendo stata modificata la disposizione speciale di cui al comma 6 dell’art. 3 del decreto
legislativo n. 414 del 1996 che in materia di età pensionabile conferma le disposizioni di cui
all’art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ossia 60 anni per gli uomini e 55
anni per le donne.
Continua pertanto ad applicarsi alla suddetta categoria di lavoratori la disciplina introdotta
dalla legge n. 122 del2010 in materia di decorrenza del trattamento pensionistico; continuano
altresì ad applicarsi, ai sensi della predetta legge n. 122 del 2010, le disposizioni previste
dalle leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del 2007 in tema di decorrenza del trattamento
pensionistico nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo
svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età (messaggio
n. 5891 dell’ 8 marzo 2011).
Marittimi
Anche per i marittimi continua a trovare applicazione la previgente normativa in materia di età
anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Dlgs. n.
503 del 1992, per le seguenti categorie di lavoratori marittimi: piloti del pilotaggio marittimo,
riuniti in corporazioni presso i porti italiani, il personale abilitato al pilotaggio ai sensi
dell’articolo 96 del codice della navigazione, i quali conseguono il diritto a pensione di
vecchiaia a 60 anni, gli uomini e a 55 anni, le donne.
Resta ferma, infine, la previsione di cui all’articolo 31 della legge n. 413 del 1984, secondo la
quale i lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia a 55 anni di
età , a condizione cha facciano valere i requisiti previsti dalla citata norma.
Continua ad applicarsi ai lavoratori marittimi con qualifica di pilota di porto la disciplina
introdotta dalla legge n. 122 del2010 in materia di decorrenza del trattamento pensionistico;
continuano altresì ad applicarsi, ai sensi della predetta legge n. 122 del 2010, le disposizioni
previste dalle leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del 2007 in tema di decorrenza del trattamento
pensionistico nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo
svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età (messaggio
n. 1256 del 19 gennaio 2011).
Fondo per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
Per il personale iscritto al Fondo Volo rimane il diritto al trattamento a conseguire la pensione
di vecchiaia con un requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per
tempo in vigore nel regime generale obbligatorio.
Pertanto l’età anagrafica richiesta nel Fondo è quella ridotta di cinque anni rispetto a quella
risultante in seguito alle innovazioni introdotte dalla legge n.214/2011.
Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è quindi richiesto il possesso dei seguenti requisiti
anagrafici:
a) per le lavoratrici:
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 57 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 57 anni e 3 mesi*
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 58 anni e 9 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 60 anni e 3 mesi**
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 61 anni e 3 mesi**
b) per i lavoratori:
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 61 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 61 anni e 3 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 61 anni e 3 mesi **
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, in attuazione
dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Per i lavoratori iscritti al Fondo volo successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità
contributiva, alla predetta data, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del
conseguimento dell’età pensionabile e per l’applicazione dei coefficienti di trasformazione, un
anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un
massimo di cinque anni. Anche in tali casi, l’età anagrafica minima richiesta nel Fondo è
quella ridotta fino a cinque anni rispetto a quella in vigore nel regime generale.
Pensione anticipata
I lavoratori iscritti al Fondo volo possono richiedere la corresponsione della pensione
anticipata al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi ridotti, rispetto ai requisiti
previsti dalla normativa in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria, di un anno ogni
cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di
cinque anni e sempreché il lavoratore possa far valere 20 anni di contribuzione obbligatoria e
volontaria al Fondo ovvero, relativamente ai lavoratori appartenenti alle categorie dei tecnici
di volo e dei piloti collaudatori, 15 anni.
Ferrovieri
Le nuove disposizioni di legge relative all’accesso alle prestazioni pensionistiche si applicano
anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale Ferrovie, e non solo a quelli già iscritti
all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) dal 01.04.200.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i vecchi ferrovieri i precedenti limiti di età
previsti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, differenziati in relazione all’attività svolta (58,
60 o 62 per il personale “viaggiante” e di “macchina”; 65 o 66 per il restante personale), sono
sostituiti dal requisito anagrafico unico di 66 anni per gli uomini e di 62 anni per le donne con
la graduale elevazione fino a 66 anni.
I nuovi requisiti devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita previsti dal
2013, in poi, per la generalità dei lavoratori.
Ne consegue che non trovano più applicazione, dal 1°gennaio 2012, gli aumenti di
valutazione del servizio ferroviario previsti per quelle qualifiche che conseguivano il diritto alla
pensione di vecchiaia a 58 o 60 anni.
L’anzianità contributiva minima necessaria, in presenza del requisito anagrafico, è pari a 20
anni. Per l’accesso alla pensione anticipata si applicano le norme previste per la generalità
dei lavoratori, ovvero gli incrementi collegati all’aspettativa di vita.
Infine, nei confronti degli iscritti al Fondo speciale per i dipendenti delle Ferrovie Italiane
S.p.A. non vale più l’istituto della pensione privilegiata.
Il Dipartimento Politiche Sociali