1 Aprile 2025
Con la sottoscrizione del verbale ministeriale del 20 marzo scorso, come noto è stata sciolta la riserva sull’Intesa preliminare di rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri- internavigatori dell’11 dicembre 2024. A tale proposito a supporto delle strutture Regionali/Territoriali, con la presente circolare si forniscono alcuni approfondimenti necessari, in merito all’immediata operatività dell’Intesa preliminare e alle modalità di erogazione degli aspetti economici in essa contenuti, anche in merito agli effetti determinati dallo scioglimento tardivo della riserva sull’Intesa preliminare stessa.
UNA TANTUM
La somma una tantum, che copre il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024, pari a € 500,00 lordi al parametro 175, che avrebbe dovuto essere erogata in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di febbraio 2025, dovrà essere erogata dalle aziende, possibilmente, con la retribuzione del mese di marzo 2025, altrimenti prima possibile anche con uno specifico pagamento separato.
A chi spetta
La una tantum viene erogata solo ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’Intesa preliminare (11 dicembre 2024) è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali (lavoro straordinario, festivo, notturno, ecc.) e di legge e non rientra nella base di calcolo del T.F.R. e della contribuzione al Fondo Priamo. Per i lavoratori a tempo determinato, inclusi i somministrati, il periodo di riferimento è rappresentato dalla durata del vigente rapporto, ivi comprese eventuali proroghe, relativamente ai mesi di effettiva prestazione svolta all’interno del periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024.
L’importo dell’una tantum è:
Regime fiscale dell’una tantum
Sulla base delle passate indicazioni dell’Agenzia delle Entrate (risoluzione 16 marzo 2004, n. 43/E), essendo un importo erogato a copertura della pregressa annualità, alla una tantum si riconosce l’applicazione del sistema della tassazione separata (art.17 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917). Nello specifico la norma in esame prevede che la tassazione separata si applica agli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi sopravvenuti o altre cause non dipendenti da volontà delle parti, fattispecie nella quale rientra a tutti gli effetti la una tantum.
Servizi commerciali
Si ricorda che per il personale impiegato nei servizi commerciali, non soggetti a obblighi di servizio pubblico, la una tantum dovrà essere erogata con la retribuzione del mese di ottobre 2025.
TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO (TEC) (vedi tabella 2. allegata)
Il Trattamento Economico Complessivo è costituito dagli aumenti che incrementano la retribuzione tabellare, dall’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR 2024) di nuova istituzione e dal Trattamento integrativo.
Aumenti retributivi in “Retribuzione tabellare”
La retribuzione tabellare è incrementata di € 160,00 lordi complessivi a par. 175, da riparametrare ed erogare in due tranche, nel seguente modo:
Nel caso in cui le aziende non riescano ad erogare il pagamento della prima tranche di aumento tabellare con la mensilità di marzo 2025, a causa dello scioglimento tardivo della riserva sull’Intesa preliminare, dovranno procedere con la successiva mensilità di aprile 2025, riconoscendo chiaramente anche la quota di aumento maturata per il mese precedente (marzo 2025). Gli aumenti retributivi produrranno effetti di rivalutazione esclusivamente su lavoro straordinario, festivo, notturno, TFR, contribuzione per il Fondo di previdenza complementare Priamo e contribuzione dovuta al Fondo bilaterale di solidarietà istituito presso l’INPS.
Elemento Distinto della Retribuzione (EDR 2024)
Viene istituito un nuovo Elemento Distinto della Retribuzione, denominato EDR 2024, pari a € 40,00 lordi mensili al parametro 175 (da riparametrare), che sarà erogato a decorrere con la retribuzione di marzo 2025. Nel caso le aziende non fossero in grado di erogare l’EDR 2024 con la mensilità di marzo 2025, dovranno provvedere con la successiva mensilità di aprile 2025, riconoscendo chiaramente anche la quota di aumento maturata per il mese di marzo 2025. L’EDR 2024 è erogato per 14 mensilità, non rientra nella retribuzione normale, è comprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e della contribuzione al Fondo Priamo.
Si precisa che l’EDR 2024, non va confuso con l’elemento distinto della retribuzione introdotto dall’Accordo Interconfederale 31 luglio 1992 che è confluito nell’ ex indennità di contingenza” (articolo 3, punto 1, lett. b dell’Accordo nazionale 27 novembre 2000).
Trattamento integrativo
L’Intesa preliminare ha introdotto uno strumento volto a promuovere la contrattazione aziendale, riconoscendo una somma pari a 40,00 euro lordi mensili, in caso di sottoscrizione di accordi aziendali finalizzati ad incidere sull’organizzazione dell’orario di lavoro, per equilibrare le necessità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro con le esigenze di produttività aziendale.
Fermo restando la non obbligatorietà di utilizzare lo strumento in questione, in caso di mancato raggiungimento degli accordi aziendali, o di mancata apertura di un tavolo di confronto in materia, a partire dal 1° gennaio 2026, le aziende dovranno erogare il 50% del predetto importo (20,00 euro lordi mensili), somma in alternativa convertibile su volontà delle Parti a livello aziendale in 2 giornate di permesso retribuito, da riproporzionare in caso di inizio/cessazione del rapporto di lavoro successivo al 1° gennaio 2026, considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni e non tenendo conto di quelle inferiori. Il trattamento integrativo è erogato per 12 mensilità, non fa parte della retribuzione normale, è comprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e della contribuzione al Fondo Priamo.
In allegato la tabella relativa alla una tantum e al trattamento integrativo e la tabella riassuntiva, relativa alla retribuzione conglobata a regime.