19 Settembre 2014
Disciplina
Al fine di tutelare le esigenze della maternità /paternità e della cura dei figli, il Legislatore ha inteso garantire ad entrambi i genitori, in caso di malattia dei figli, il diritto di astenersi dal lavoro. Ai sensi della normativa vigente, entrambi i genitori, ma alternativamente, possono astenersi dal lavoro:
1. per periodi corrispondenti alla durata della malattia di ciascun figlio, per i figli di età inferiore a 3 anni (art. 47 T.U., comma 1) ; e
2. nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno (per ciascun genitore), per i figli di età compresa tra i 3 e gli 8 anni 🙁art. 47 T.U., comma 2).
I periodi di congedo per malattia del figlio non sono retribuiti, ma sono computati nell’anzianità di servizio, con esclusione degli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia (art. 48 T.U., comma 1).
Il congedo per malattia del figlio spetta anche per le adozioni e gli affidamenti. Più precisamente, i genitori adottivi ed affidatari possono astenersi dal lavoro, alternativamente (art. 50 T.U., comma 1):
1. per periodi corrispondenti alla durata della malattia di ciascun figlio adottato o in affido, fino al compimento dei 6 anni di età (art. 50 T.U., comma 2); e
2. nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno (per ciascun genitore), per i figli adottati o in affido dal 6° anno fino al compimento dell’8° anno di età (art. 50 T.U., comma 3). In caso di adozione o affidamento di un minore di età compresa fra i 6 ed i 12 anni, il congedo per malattia del bambino pari a 5 giorni all’anno può essere fruito nei primi 3 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
La fruizione di tali permessi durante il congedo parentale può sospenderne il godimento, consentendo così la sostituzione del titolo dell’assenza. Non vi è, infatti, alcun divieto di cumulo tra i due istituti (Risp. Interpello Min. Lav. 25-3004/2006).
Ai fini della fruizione del congedo da parte del genitore, la certificazione della malattia del figlio è inviata per via telematica direttamente dal medico curante (art. 47 T.U., comma 3), ed apposita dichiarazione attestante che l’altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo. Infine, la malattia del bambino, che dia luogo a ricovero ospedaliero, interrompe il decorso delle ferie in godimento, su richiesta del genitore (art. 47 T.U., comma 4).
Precisazioni
La nozione di malattia del bambino non coincide con quella di malattia del lavoratore, in quanto comprende non solo la fase patologica vera e propria, ma anche quella successiva di convalescenza (Cass. 2953/1997). Pertanto, né l’INPS, né la DPL sono tenuti ad effettuare controlli sull’effettivo stato di malattia del bambino.