10 Settembre 2014
Definizione
Il congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) è il periodo nel quale la lavoratrice dipendente ha il diritto/obbligo di astenersi dal lavoro (art. 2 T.U.). Per tutto il periodo di congedo, alla lavoratrice spetta un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione e vige il divieto assoluto in capo al datore di adibire le donne al lavoro (art. 16 T.U.). L’astensione non è obbligatoria per le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone e mezzadre, imprenditrici agricole a titolo principale), per le quali vige una disciplina differenziata regolata dalla L. 546/1987.
Durata
Normalmente, il divieto di adibire le donne al lavoro è assoluto dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto sino ai 3 mesi successivi (art. 16 T.U.).
Sono comunque coperti dal congedo:
1. in caso di parto tardivo, i giorni ulteriori tra la data presunta e la data effettiva del parto;
2. in caso di parto prematuro, i giorni non fruiti si sommano al periodo di congedo dopo il parto (che decorre dalla data di ingresso del nato prematuro nella casa familiare:C.Cost. 270/1999; C.Cost. 116/2011).
Il giorno del parto è compreso nella tutela, ma è dies a quo per calcolare i 2 mesi precedenti e i 3 successivi e non si calcola né tra i primi né tra i secondi. Pertanto, anche quando la data effettiva del parto coincida con quella presunta, la durata minima del congedo di maternità è pari a 5 mesi e 1 giorno (Cass. 1401/2000). Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità (5 mesi), la lavoratrice può scegliere di posticipare l’inizio del congedo al mese precedente la data presunta del parto proseguendo nei quattro mesi successivi allo stesso (c.d. flessibilità del congedo di maternità art. 20 T.U.). È possibile posticipare l’inizio del congedo solo in presenza della certificazione attestante che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Fanno eccezione i casi in cui per motivi oggettivi (tutela della salute della madre o del bambino), il periodo di astensione obbligatoria può essere esteso. Si tratta delle ipotesi di anticipazione e proroga del congedo di maternità .
Anticipazione → Il periodo di astensione obbligatoria può essere anticipato a 3 mesi dalla data presunta del parto nel caso in cui le lavoratrici siano occupate in lavori gravosi o pregiudizievoli in relazione all’avanzato stato di gravidanza. Può, inoltre, essere prescritta un’ulteriore anticipazione nelle ipotesi di “gravidanza a rischio” o condizioni di lavoro pregiudizievoli che non possano esseremodificate con lo spostamento ad altre mansioni (art. 17 T.U., comma 1 e 2), per il periodo determinato dalla Direzione Territoriale del Lavoro o dalla ASL. Ai fini dell’anticipazione del congedo, è condizione essenziale l’emanazione di un apposito provvedimento della ASL e della Direzione Territoriale del Lavoro (interdizione anticipata). A partire dal 1° aprile 2012, la procedura di interdizione anticipata per”gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza” è trasferita alla competenza esclusiva della ASL (art. 17 T.U., comma 3, come modificato dall’art. 15 del D.L. n. 5/2012, c.d. Decreto Semplificazioni).
Proroga → La Direzione Territoriale del Lavoro può prorogare il periodo di astensione sino a 7 mesi dopo il parto nelle ipotesi in cui le condizioni di lavoro siano pregiudizievoli per la sicurezza e la salute della lavoratrice e la stessa non possa essere adibita ad altre mansioni,(art. 7 T.U., comma 6 e art. 6 T.U., comma 1)…