24 Settembre 2014
Finalità e disciplina
La maternità è ancora oggi il principale motivo di abbandono del mondo del lavoro da parte delle lavoratrici. A tale riguardo, la recente Riforma del Mercato del Lavoro (L. 92/2012, c.d. “Legge Fornero”) ha modificato il testo dell’art. 55, comma 4, del T.U. (vecchio testo), per rafforzare le tutele precedentemente accordate nel caso di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza e dalla madre o dal padre nel 1° anno di vita del bambino.
Più precisamente, l’art. 4, comma 16, della Legge Fornero, ha esteso la procedura prevista per verificare la spontaneità delle dimissioni anche ai casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ed ha allungato il periodo protetto portandolo fino al 3° anno di vita del bambino (il vecchio testo lo limitava al 1°). Il nuovo art. 55, comma 4 T.U. (nuovo testo), dispone, infatti, che la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante la gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all’art. 54, comma 9, devono essere convalidate dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio, a pena di inefficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.
La convalida è, oggi, espressamente prevista quale condizione sospensiva dell’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro. Il Ministero del Lavoro aveva già chiarito che la convalida delle dimissioni costituisce condizione essenziale di validità delle stesse, in mancanza della quale l’atto unilaterale del dipendente si deve considerare affetto da nullità assoluta ed inidoneo ad estinguere il rapporto di lavoro (Circolare Min. Lav. n. 7001/2007); di conseguenza, il rapporto rimane in essere e al dipendente vanno corrisposte tutte le retribuzioni perse fino alla riammissione in servizio (Tribunale di Milano, 12 luglio 2007). Diversamente, nel caso di convalida delle dimissioni da parte della Direzione Provinciale del Lavoro (DPL), il dipendente perde il diritto alla retribuzione fin dalla dichiarazione della volontà di recesso.
La richiesta di convalida deve essere presentata alla DPL unitamente alla copia della lettera di dimissioni presentata al datore di lavoro. La DPL competente rilascia, entro 45 giorni dalla richiesta, un provvedimento di convalida che viene inviato al lavoratore ed al datore di lavoro (DPCM 22 dicembre 2010, n. 275).
A garanzia dell’effettività delle dimissioni, le DPL devono sempre procedere alla convocazione personale del dipendente per accertare, attraverso un colloquio diretto, la genuinità della volontà e la spontaneità delle dimissioni (Circolare Min. Lav. n. 7001/2007).
In ogni caso, le dimissioni volontarie presentate durante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, non obbligano all’osservanza del periodo di preavviso e danno diritto alle indennità previste, per il caso di licenziamento, dalla legge o da disposizioni contrattuali, vale a dire al TFR, all’indennità sostitutiva del preavviso e all’indennità di disoccupazione (previa la sussistenza dei requisiti necessari) (art. 55, comma 1, T.U.).