Lunedì 28 Aprile 2025 - 06:33

Legge di stabilità  2015: novità  su Tfr, previdenza complementare, bonus Renzi

Documenti

Documenti / Legge di stabilità  2015: novità  su Tfr, previdenza complementare, bonus Renzi
Documenti - Legge di stabilità  2015: novità  su Tfr, previdenza complementare, bonus Renzi

23 Ottobre 2014

Come ampiamente noto il Consiglio dei Ministri ha approvato la bozza della Legge di Stabilità  per il 2015, che
dovrà  passare il vaglio sia del Parlamento italiano che delle Istituzioni dell’Unione Europea. Ciò premesso e
tenuto conto che Il testo non è definitivo, l’entrata in vigore è prevista dal primo gennaio 2015, e potrebbe subire
modifiche riteniamo utile fare il punto sui principali provvedimenti in materia di Tfr, previdenza complementare e
bonus “Renzi”.
Tfr in busta paga
A partire dal periodo di paga decorrente dal primo marzo 2015, i lavoratori dipendenti del settore
privato (ad esclusione dei lavoratori domestici e del settore agricolo) in servizio da almeno 6 mesi
possono chiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile del Tfr maturando quale parte integrativa
della retribuzione. Il Tfr già  maturato continua a rimanere in azienda o al fondo pensione e viene
rivalutato con le norme oggi in essere.
La norma non si applica alle aziende sottoposte a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in
crisi ai sensi dell’articolo 4 della L. n. 297/1982.
La novità  viene introdotta “in via sperimentale” per il solo periodo di paga da marzo 2015 fino al 30
giugno 2018. La scadenza è importante perché, anche se il lavoratore può esercitare questa scelta in
qualsiasi momento (la liquidazione del Tfr in busta paga è infatti assolutamente volontaria), una volta
presa la decisione è diviene irrevocabile, non può tornare sui suoi passi, fino al 30 giugno del 2018.
La scelta riguarda la totalità  del trattamento di fine rapporto, in quanto il lavoratore non può chiedere
di “frazionare” il Tfr facendosene liquidare mensilmente solo una parte.
Un punto che la legge non chiarisce, però, riguarda i lavoratori che abbiano già  in essere contratti di
finanziamento accompagnati da una “cessione del quinto”, che sono garantiti, appunto, dal Tfr.
In questi casi servirà  attendere chiarimenti anche se è plausibile sostenere che coloro che hanno in
essere una cessione del quinto abbiano già  rinunciato a disporre del proprio trattamento di fine
rapporto, e, quindi, non possano chiedere la liquidazione mensile.
Un altro elemento fondamentale da considerare è rappresentato dal trattamento fiscale. Il Tfr sarà 
sottoposto a tassazione ordinaria, quindi farà  cumulo con gli altri redditi percepiti dal dipendente
nell’anno e sarà  soggetta all’aliquota marginale Irpef (nonché alle addizionali regionali e comunali), il
che comporta anche una riduzione delle detrazioni commisurate al reddito complessivo.
Nulla di tutto ciò avviene, invece, con la tassazione separata prevista per il Tfr erogato alla fine del
rapporto di lavoro, che è soggetto ad un’aliquota autonoma calcolata dal sostituto d’imposta e
successivamente ricalcolata dall’Amministrazione finanziaria sulla base dell’aliquota media applicata
al contribuente negli ultimi 5 anni. Il Tfr erogato mensilmente non è invece imponibile ai fini
previdenziali ovvero non contribuisce ad aumentare il montante contributivo della pensione.
Per avere un idea dell’aggravio della tassazione per coloro che sceglieranno di farsi anticipare il Tfr
mensilmente, rimandiamo alla tabella in calce al comunicato dove so fa un confronto tra le due
ipotesi.
2
Anche chi è già  iscritto ad un Fondo pensione complementare potrà  scegliere di ricevere mensilmente
il Tfr e non versarlo, fino al 30 giugno 2018, nella sua posizione previdenziale presso il Fondo
medesimo.
Per quanto concerne iI datore di lavoro, questi potrà  liquidare direttamente il Tfr mensile al
dipendente, oppure potrà  ottenere un finanziamento per l’importo corrispondente da uno degli istituti
di credito che abbiano aderito all’apposito accordo quadro che dovrà  essere stipulato tra il Ministero
del Lavoro, il Ministero delle Finanze e l’ABI, ad un tasso di interesse che non potrà  comunque
eccedere il tasso di rivalutazione del Tfr.
Il finanziamento sarà  garantito da un apposito Fondo istituito presso l’Inps (e finanziato parzialmente
dalle stesse imprese che decideranno di accedere a questi finanziamenti), dalla garanzia dello Stato
di ultima istanza e da un privilegio speciale.
Le indicazioni di cui sopra oltre a dover essere approvate in via definitiva necessiteranno di
provvedimenti operativi che dovranno essere definiti da un Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri del Lavoro e dell’Economia, da emanarsi entro il 30 gennaio 2015,
da cui potranno emergere ulteriori novità  per l’attuazione di queste norme nei confronti delle forme di
previdenza complementare.
La nuova tassazione sui risultati di gestione delle forme di previdenza complementare
Un’altra norma che avrà  un considerevole impatto sulla previdenza complementare è rappresentata
dall’innalzamento dell’aliquota applicata sul risultato netto di gestione delle forme di previdenza
complementare.
Il Governo ha deciso di ritoccare l’aliquota portandola, per l’esercizio 2015, dall’11% al 20%.
Ricordiamo che solo pochi mesi fa, anche se solo per il anno 2014, era già  stata innalzata all’ 11,5%.
Il Governo ha, altresì, stabilito che i redditi tassati con l’aliquota del 12,50% (titoli del debito pubblico
italiano, buoni postali di risparmio, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa
depositi e prestiti e altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, da regioni,
provincie e comuni e da enti pubblici, nonché obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella cosiddetta
“white list”) concorrono alla formazione della base imponibile dell’imposta dovuta dai fondi pensione in
base al rapporto tra l’aliquota del 12,50% e quella del 20%. Ciò significa che le tasse su tali strumenti
si pagheranno solo sul 62,5% dell’importo e non sul 100%.
Aumenta l’aliquota applicata sulle rivalutazione del Tfr
Se da un lato si concede la possibilità  di prelevare mensilmente il proprio Tfr, dall’altra si aumentano
le tasse sulla sua rivalutazione. L’aliquota introdotta dal 1° gennaio 2001 sulle rivalutazioni del
trattamento di fine rapporto è stata innalzata dall’11% al 17%, e sarà  applicata alle rivalutazioni
decorrenti dal primo gennaio 2015.
Confermato il “bonus Renzi”
Anche nel 2015 troverà  applicazione il “bonus” di 80 Euro mensili (960 Euro all’anno) per coloro che
hanno un reddito complessivo non superiore a 24.000 Euro, che viene invece ridotto nel caso di
redditi complessivi di importo superiore a detta soglia, fino ad azzerarsi in presenza di un reddito pari
a 26.000 Euro. Restano comunque esclusi dalla base di calcolo dei limiti di reddito per ottenere il
bonus gli importi di Tfr anticipati mensilmente.
Il Dipartimento Politiche Sociali

Allegati

Scarica il Documento

Login

Effettua il login con le tue credenziali per accedere a tutti i contenuti pubblicati sul sito.
Hai dimenticato la password?

Newsletter

Inserisci i tuoi dati per iscriverti alla newsletter di FIT-CISL.

Chi siamo e cosa facciamo dei tuoi dati personali? Il Titolare del trattamento e' FIT CISL, con sede in Via Antonio Musa, 4, 00161 Roma (RM), tutela la riservatezza dei tuoi dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. Il Titolare ha nominato un Data Protection Officer (DPO) che puoi contattare se hai domande sulle policy e le prassi adottate. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: Protection Trade S.r.l. via G. Morandi 22 Itri 04022 Itri (LT), mail dpo_fitcisl@protectiontrade.it