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Libertà  di scelta tra quota 100 e la permanenza in Naspi o negli altri ammortizzatori sociali

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Documenti - Libertà  di scelta tra quota 100 e la permanenza in Naspi o negli altri ammortizzatori sociali

19 Giugno 2019

Come noto da qualche mese a questa parte, i lavoratori e le lavoratrici possono accedere alla pensione con la famosa quota 100. Il Dl n. 4/2019 ha attribuito, in via sperimentale, la facoltà  di conseguire il diritto alla pensione per coloro che perfezionano un’età  anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità  contributiva non inferiore a 38 anni (di cui almeno 35 di effettivo lavoro). Tale opportunità  è sperimentale e vale solo nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021.

Dato che le nuove norme si inseriscono su altre, precedenti, era emerso un dubbio rispetto all’applicazione dell’articolo 11 decreto legislativo n. 22/2015 dove si prevede che ci sia la decadenza automatica della Naspi al “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”.

Infatti, interpretando letteralmente quanto disposto dall’art.11 del DL 22/2015, si evince che coloro fossero in Naspi e avessero maturato i requisiti per chiedere la pensione con quota 100 dovevano per forza essere automaticamente collocati in quiescenza.

L’Inps con la circolare n. 88/2019, in accordo con il Ministero del Lavoro, chiarisce, invece che la maturazione del diritto alla pensione con quota 100 non determina la revoca automatica degli ammortizzatori sociali come Naspi, indennità  di mobilità  in deroga, fondi di sostegno al reddito.

Sostanzialmente si lasciano liberi i lavoratori e le lavoratrici di scegliere se continuare a ricevere i sussidi oppure andare in pensione: non ci sarà  nessuna forzatura verso la pensione a patto di non aver già  maturato i requisiti per la pensione anticipata.

La circolare illustra, in particolare, i rapporti tra disoccupazione indennizzata e i canali di pensionamento modificati di recente dal DL 4/2019: quota 100, opzione donna, pensione anticipata.

La soluzione individuata dal Ministero del lavoro e dall’Inps è favorevole per i lavoratori e le lavoratrici.

Il documento precisa che le domande di Naspi di coloro che pur avendo maturato i requisiti per la quota 100 non richiedano il trattamento di pensione, devono continuare ad essere accolte nel triennio 2019- 2021. Parimenti, i medesimi soggetti, che si trovino in corso di fruizione della Naspi non decadono da detta prestazione alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi per la quota 100. Per chi invece chiede il pensionamento con quota 100 la decadenza della Naspi opera dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di accesso al trattamento pensionistico (cioè dopo l’apertura della finestra mobile, di regola trimestrale).

Discorso analogo anche per i titolari di mobilità  ordinaria o in deroga o per chi è gode delle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito fornite dagli appositi Fondi di cui al Dlgs n. 48/2015.

Per cui coloro che godono di prestazioni analoghe alla Naspi, alla mobilità , assegni straordinari, erogate dai rispettivi Fondi di solidarietà , come quello, ad esempio, del trasporto aereo (FTA), o altri Fondi di sostegno al reddito che prevedono l’erogazione di un assegno emergenziale, hanno la medesima facoltà  di scegliere se aderire a quota 100 o rimanere nei Fondi.

L’obbligatorietà  di accedere alla pensione scatta, però, alla maturazione dei requisiti per raggiungere la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi; 42 anni e 10 mesi per gli uomini). In questo caso il lavoratore o la lavoratrice decade dalla Naspi o dalla prestazione di sostegno al reddito in virtù di quanto stabilito dal DL n. 22/2015, che però continua ad essere erogata fino all’apertura della prima finestra mobile.

Queste regole valgono anche per i lavoratori precoci. Per questi soggetti, tuttavia, le particolari modalità  procedurali per l’accesso al trattamento pensionistico prevedono una fase di riconoscimento dei requisiti distinta dall’accesso al beneficio.
Può verificarsi, quindi, che il beneficiario titolare della Naspi abbia presentato domanda di riconoscimento dei requisiti ma non ancora domanda di pensione e riceva nella comunicazione di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, una decorrenza della pensione antecedente alla data di invio della comunicazione stessa. In tal caso la decadenza dalla Naspi opera dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene inviata, dall’Istituto, la comunicazione di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.
Cioè dal primo giorno in cui l’interessato è posto a conoscenza della possibilità  di andare in pensione con il requisito contributivo per i lavoratori precoci. In tutti gli altri casi la decadenza dalla suddetta prestazione opera dalla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico anticipato.

Per quanto riguarda l’opzione donna l’Inps conferma le indicazioni già  espresse con la circolare n.142/2015 secondo il quale è possibile fruire della Naspi fino alla prima decorrenza utile successiva alla presentazione della domanda di trattamento pensionistico con opzione donna. Quindi la maturazione dei requisiti di opzione donna non determina, se non viene presentata la domanda di pensione, la revoca della Naspi o delle altre prestazioni straordinarie di sostegno al reddito.

L’Inps precisa infine che non decade dalla Naspi il lavoratore titolare dell’assegno ordinario di invalidità  che abbia optato per l’erogazione della Naspi in luogo dell’assegno stesso ed abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata. Ciò in virtù del fatto che il titolare di assegno ordinario di invalidità  non perfeziona i requisiti per la pensione anticipata. La revoca della Naspi si verifica invece in caso di raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia.

Il Dipartimento Politiche Sociali

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